Il 10 giugno scorso l’Ufficio europeo per l’IA (AI Office) ha pubblicato il “Code of Practice on Transparency of AI-Generated Content”, un codice di buone pratiche destinato ad agevolare l’attuazione degli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 50 dell’AI Act riguardo ai contenuti generati o manipolati dall’intelligenza artificiale. Gli obblighi sono imposti dal Regolamento e diventeranno applicabili dal prossimo 2 agosto 2026, mentre il Codice è di adesione volontaria e offre a fornitori e utilizzatori una via riconosciuta a livello europeo per dimostrarne l’adempimento.

La generazione di contenuti (audio, video e testo) da parte dell’IA rappresenta una rivoluzione creativa, ma aumenta anche i rischi di disinformazione, manipolazione dell’opinione pubblica, frodi documentali e utilizzo fraudolento dell’identità digitale, comportando un rischio sistemico per la democrazia e la stabilità sociale. Il Codice traduce in indicazioni operative il modo in cui fornitori e utilizzatori possono assolvere all’obbligo di rendere riconoscibile l’origine «sintetica» dei contenuti attraverso sistemi tecnici di marcatura, etichettatura e rilevazione della loro generazione o manipolazione da parte dell’IA.

Tuttavia, l’etichettatura dei contenuti «artificiali» rischia di tradursi in un adempimento meramente formale, inidoneo a garantire la sopravvivenza della fiducia pubblica nel panorama dell’informazione digitale. L’AI Act impone obblighi di trasparenza in merito alle modalità di generazione del contenuto, ma ciò non significa garantire l’attendibilità del contenuto stesso. L’etichetta prevista dall’articolo 50 dell’AI Act non è una certificazione di qualità o veridicità dell’informazione, né la sua assenza ne garantisce l’accuratezza.

Per comprendere la portata della novità normativa, occorre spostare l’attenzione dalla verità all’origine del contenuto. L’AI Act introduce una nuova categoria di trasparenza informativa: il diritto dell’utente a conoscere non soltanto cosa gli viene comunicato, ma anche come quel contenuto è stato generato. La disciplina europea non afferma che un contenuto generato mediante IA sia falso o sospetto; pretende semplicemente che il destinatario possa conoscere le modalità della sua produzione, così da esercitare un giudizio critico consapevole.

Per secoli il sistema dell’informazione si è basato sull’identificazione dell’autore quale principale criterio di attribuzione della responsabilità. L’avvento dell’intelligenza artificiale generativa altera profondamente questo paradigma. Oggi il processo creativo e informativo può coinvolgere una pluralità di soggetti: il provider che sviluppa il modello, l’organizzazione che lo utilizza, l’operatore che formula i prompt, il revisore umano che approva il risultato finale e il soggetto che lo pubblica.

Non tutti i contenuti generati o manipolati dall’intelligenza artificiale comportano gli stessi rischi per i diritti fondamentali, per il mercato e per il corretto funzionamento dei processi democratici. Per tale ragione l’art. 50 gradua gli obblighi di trasparenza a seconda della natura del contenuto, della sua finalità comunicativa e del potenziale impatto sul pubblico. Il Codice di buone pratiche si limita ad articolarne l’attuazione tecnica.

I deepfake audiovisivi

Al vertice della scala del rischio si collocano i deepfake audiovisivi. Quando un sistema di IA è in grado di riprodurre fedelmente il volto, la voce, le espressioni e i comportamenti di una persona reale, il problema non riguarda soltanto la correttezza dell’informazione, ma entrano in gioco valori giuridici molto più ampi, come la tutela della personalità, della reputazione, dell’identità individuale e, in alcuni casi, perfino della libertà politica. In questi casi, l’obbligo di etichettatura rappresenta una misura minima di salvaguardia destinata a consentire al destinatario di comprendere immediatamente che si trova di fronte a una rappresentazione artificiale della realtà.

Opere creative, artistiche, satiriche o di intrattenimento

Diversa è invece la situazione delle opere creative, artistiche, satiriche o di intrattenimento. In tali contesti, l’utilizzo dell’intelligenza artificiale non è normalmente finalizzato a produrre contenuti ingannevoli, ma piuttosto nuovi linguaggi espressivi. Per questa ragione lo stesso art. 50, par. 4, limita l’obbligo di disclosure per le opere manifestamente artistiche, creative, satiriche o di finzione, imponendone l’assolvimento in forme che non ostacolino la fruizione dell’opera. La trasparenza non deve trasformarsi in un ostacolo sproporzionato alla libertà creativa o alla libertà di espressione.

Testi generati o manipolati dall’intelligenza artificiale

Ancora più complessa è la disciplina relativa ai testi generati o manipolati dall’intelligenza artificiale pubblicati per informare il pubblico su questioni di interesse generale. Mentre il deepfake colpisce prevalentemente la percezione di un singolo evento o di una specifica persona, la produzione massiva di contenuti informativi sintetici può incidere sulla qualità complessiva del dibattito pubblico, alterando i meccanismi attraverso cui i cittadini formano le proprie opinioni.

L’art. 50, par. 4, secondo comma, esclude l’obbligo di etichettatura per i testi generati o manipolati dall’IA e pubblicati per informare il pubblico su questioni di interesse generale quando il contenuto sia stato sottoposto a revisione umana o a controllo editoriale e vi sia una persona fisica o giuridica che assume la responsabilità editoriale della pubblicazione. È il Regolamento stesso a riconoscere che l’intervento umano e l’assunzione di responsabilità editoriale svolgono una funzione di garanzia idonea a modificare la valutazione del rischio.

Ciò che conta, quindi, non è soltanto chi o cosa ha materialmente generato il contenuto, ma quale processo di responsabilità ne accompagna la diffusione. La graduazione degli obblighi prevista dall’AI Act riflette la necessità di bilanciare la trasparenza con la libertà creativa e la responsabilità editoriale, creando un quadro normativo che possa garantire la fiducia pubblica nel panorama dell’informazione digitale.